Art. 3.
(Compiti di Stato, regioni ed enti locali).

      1. Ai fini di cui all'articolo 1, lo Stato:

          a) incentiva l'edificazione, il recupero e la manutenzione degli edifici e delle costruzioni in terra cruda, anche prevedendo

 

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apposite misure di sostegno finanziario, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 5;

          b) effettua, nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale, il censimento e il monitoraggio del patrimonio edilizio in terra cruda esistente su base nazionale e dei livelli di incremento annuale;

          c) promuove e finanzia attività di studio a livello nazionale e internazionale delle problematiche oggetto della presente legge, anche in collaborazione con le università italiane e straniere.

      2. Le regioni e gli enti locali possono programmare interventi per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, diretti in particolare a:

          a) disporre, anche in concorso con lo Stato e con l'Unione europea, incentivi finanziari e altre agevolazioni, anche di natura urbanistica, per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione del patrimonio abitativo edificato in terra cruda;

          b) attivare forme di sostegno e di collaborazione con soggetti pubblici e privati che, per loro natura e competenza, possono offrire un contributo nella divulgazione della tecnica dell'edificazione e del recupero degli edifici realizzati in terra cruda;

          c) promuovere iniziative di informazione e di aggiornamento tecnico-professionale nel campo dell'edificazione in terra cruda;

          d) disporre ulteriori strumenti di incentivazione a favore delle imprese operanti nella produzione dei materiali impiegati nella costruzione o nella ristrutturazione di edifici in terra cruda.